Ordinanza n. 23 del 1994

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ORDINANZA N. 23

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE giudice

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Khemiri Mourad Ben Balloum, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Khemiri Mourad Ben Balloum, espulso dal territorio nazionale, il difensore dell'imputato avanzava un'istanza di rinvio affinche' il suo assistito, previo rilascio di un'autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa, potesse far rientro in Italia allo scopo di partecipare alla celebrazione del dibattimento;

che, decidendo sull'istanza, il Tribunale ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui non prevede che lo straniero espulso sia autorizzato al rientro nel territorio nazionale in modo da consentirgli di partecipare alla fase dibattimentale del procedimento penale avviato a suo carico;

che, così come ha osservato il Tribunale rimettente, il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 323, modificativo dell'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989 (convertito nella legge n.39 del 1990), aveva espressamente previsto che lo straniero espulso avesse la facoltà di far rientro in Italia allo scopo di partecipare al processo instaurato nei suoi confronti;

che essendo decaduto il decreto-legge n. 323 del 1992, per mancata conversione nei termini di legge, ne dovrebbe conseguire il rigetto dell'istanza del difensore;

che, tuttavia, un tale provvedimento, frutto del menzionato assetto legislativo, si risolverebbe, per lo straniero espulso, in una ingiustificata e deteriore differenza di trattamento rispetto al cittadino italiano sottoposto al procedimento penale, con conseguente ingiustificata compressione del diritto di difesa e violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.

Considerato che l'ordinanza di rimessione motiva la questione sulla base della mancata conversione del decreto- legge n. 323 del 1992, con riferimento all'art. 5, comma 3 (che consente allo straniero espulso di partecipare al processo instaurato nei suoi confronti);

che tale norma successivamente riproposta in altri decreti- legge, pure decaduti, e' stata infine approvata dal Parlamento attraverso la conversione del decreto-legge n. 187 del 1993 sì che costituisce, ora, norma vigente nel nostro ordinamento (articolo 7 della legge n. 39 del 1990, comma 12 - quinquies);

che gli atti vanno quindi restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/01/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 03/02/94.